Chiamaci: 0862.368683
  • S. Maria di Collemaggio
  • Isernia
  • Campobasso
  • Pescara
  • Avezzano Castello Orsini Colonna

Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.

Indice articoli

DECRETO 16 aprile 2010, n.116

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di

organi da donatore vivente.(10G0137)

(G.U. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2010)

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto di

rene tra persone viventi», in particolare l'articolo 8, che

demanda al Ministero della sanità di concerto con il Ministro

per il lavoro e la previdenza sociale, l'emanazione di un

regolamento di esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per

consentire il trapianto parziale di fegato», in particolare

l'articolo 1, che rimanda, per quanto compatibile, alle

disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in

materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» ed in

particolare l'articolo 8, che, al comma 1, istituisce presso

l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i

trapianti il quale, ai sensi del comma 6, lettera d), definisce

linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i

trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di

trapianto sul territorio nazionale;

Vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3,

«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»,

in base alla quale le materie riguardanti la tutela della salute

rientrano nella legislazione concorrente e pertanto spettano

alla potestà legislativa delle regioni eccezion fatta per la

determinazione dei principi fondamentali riservati alla

legislazione dello Stato;