Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
Indice articoli
Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni espresso
nella seduta dell'8 aprile 2009;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 9
novembre 2009;
Vista la nota n. 1510 del 7 aprile 2010 con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI RELATIVI AL TRAPIANTO DI RENE O DI PARTI DI
FEGATO DA DONATORE VIVENTE
Art. 1
Principi guida
1. Il personale sanitario che, a vario titolo, partecipa
all'attività di trapianto di organi o di parte di organo da
donatore vivente è tenuto ad osservare tutte le misure previste
dallo stato della scienza e della tecnica medica e a proteggere
la dignità e la personalità del donatore vivente senza mettere
in pericolo la sua salute.
2. L'attività di trapianto di organi o di parte di organo da
donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo
dell'attività di trapianto da donatore cadavere.
Art. 2
Commissione terza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge
26 giugno 1967, n. 458, entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri
formulati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di
appartenenza, l'Azienda sanitaria sede del Centro trapianti o il
Centro regionale di riferimento per i trapianti nomina una
commissione di esperti sulle problematiche correlate al
trapianto da donatore vivente, di seguito «Commissione terza». I
componenti della Commissione terza sono estranei rispetto alla
equipe trapiantologica.
2. L'Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento per
i trapianti può avvalersi, previo apposito accordo o esplicita
convenzione, della collaborazione di una «Commissione terza»
istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione
ovvero di altra regione.