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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.

Indice articoli

 

Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni espresso

nella seduta dell'8 aprile 2009;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 9

novembre 2009;

Vista la nota n. 1510 del 7 aprile 2010 con la quale, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,

lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI RELATIVI AL TRAPIANTO DI RENE O DI PARTI DI

FEGATO DA DONATORE VIVENTE

Art. 1

Principi guida

1. Il personale sanitario che, a vario titolo, partecipa

all'attività di trapianto di organi o di parte di organo da

donatore vivente è tenuto ad osservare tutte le misure previste

dallo stato della scienza e della tecnica medica e a proteggere

la dignità e la personalità del donatore vivente senza mettere

in pericolo la sua salute.

2. L'attività di trapianto di organi o di parte di organo da

donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo

dell'attività di trapianto da donatore cadavere.

Art. 2

Commissione terza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge

26 giugno 1967, n. 458, entro 180 giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri

formulati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di

appartenenza, l'Azienda sanitaria sede del Centro trapianti o il

Centro regionale di riferimento per i trapianti nomina una

commissione di esperti sulle problematiche correlate al

trapianto da donatore vivente, di seguito «Commissione terza». I

componenti della Commissione terza sono estranei rispetto alla

equipe trapiantologica.

2. L'Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento per

i trapianti può avvalersi, previo apposito accordo o esplicita

convenzione, della collaborazione di una «Commissione terza»

istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione

ovvero di altra regione.