Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
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4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività
dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo
anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono
raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
5. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da
donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard
qualitativi e quantitativi di cui al comma 2, nonché in caso di
mancato rispetto delle disposizioni vigenti.
Capo II
Trapianto di rene
Art. 9
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
attività di trapianto di rene da donatore vivente
1. I centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere,
previa acquisizione del parere della regione territorialmente
competente, possono richiedere al Ministero della salute
l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di rene da
donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti
requisiti:
aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di
trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30;
aver elevati standard di qualità verificati dal Centro
nazionale trapianti.
Art. 10
Adozione e conferma dell'autorizzazione
1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta
o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo
svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore
vivente, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro
nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanità
e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome.
2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività
dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo
anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono
raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
3. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore
vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi
e quantitativi previsti, nonchè in caso di mancato rispetto
delle disposizioni vigenti.
Titolo III
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 11
Accertamenti a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli
accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, effettuati per stabilire l'idoneità del donatore e del
ricevente.
2. Sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale tutti
gli accertamenti e i controlli del donatore effettuati anche a
distanza dal trapianto e comunque allo stesso correlati,
indipendentemente dall'esito e dal tempo intercorso dal
trapianto stesso.
Art. 12
Aspetti giuslavoristici
1. Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno
diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal
proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti
e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di preprelievo,
sia del trapianto, sia nei casi di eventuali
complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal
trapianto.
2. Per poter usufruire dei permessi di cui al comma 1, è
necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti
dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti
presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso
accreditate.
3. La copertura assicurativa delle Aziende sede di Centro
trapianti autorizzati al trapianto da donatore vivente deve
essere estesa all'attività di prelievo di organi da donatore
vivente.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale del atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, Il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 120
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