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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.

Indice articoli

 

4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività

dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo

anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono

raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle

disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

5. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo

svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da

donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard

qualitativi e quantitativi di cui al comma 2, nonché in caso di

mancato rispetto delle disposizioni vigenti.

Capo II

Trapianto di rene

Art. 9

Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di

attività di trapianto di rene da donatore vivente

1. I centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere,

previa acquisizione del parere della regione territorialmente

competente, possono richiedere al Ministero della salute

l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di rene da

donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti

requisiti:

aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di

trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30;

aver elevati standard di qualità verificati dal Centro

nazionale trapianti.

Art. 10

Adozione e conferma dell'autorizzazione

1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta

o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo

svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore

vivente, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro

nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanità

e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province

autonome.

2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività

dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo

anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono

raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle

disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

3. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo

svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore

vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi

e quantitativi previsti, nonchè in caso di mancato rispetto

delle disposizioni vigenti.

Titolo III

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 11

Accertamenti a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli

accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente

decreto, effettuati per stabilire l'idoneità del donatore e del

ricevente.

2. Sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale tutti

gli accertamenti e i controlli del donatore effettuati anche a

distanza dal trapianto e comunque allo stesso correlati,

indipendentemente dall'esito e dal tempo intercorso dal

trapianto stesso.

Art. 12

Aspetti giuslavoristici

1. Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno

diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal

proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti

e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di preprelievo,

sia del trapianto, sia nei casi di eventuali

complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal

trapianto.

2. Per poter usufruire dei permessi di cui al comma 1, è

necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti

dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti

presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso

accreditate.

3. La copertura assicurativa delle Aziende sede di Centro

trapianti autorizzati al trapianto da donatore vivente deve

essere estesa all'attività di prelievo di organi da donatore

vivente.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà

inserito nella Raccolta ufficiale del atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro della salute

Fazio

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sacconi

Visto, Il Guardasigilli:

Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 120