Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
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DECRETO 16 aprile 2010, n.116
Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di
organi da donatore vivente.(10G0137)
(G.U. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto di
rene tra persone viventi», in particolare l'articolo 8, che
demanda al Ministero della sanità di concerto con il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, l'emanazione di un
regolamento di esecuzione della legge stessa;
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per
consentire il trapianto parziale di fegato», in particolare
l'articolo 1, che rimanda, per quanto compatibile, alle
disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» ed in
particolare l'articolo 8, che, al comma 1, istituisce presso
l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i
trapianti il quale, ai sensi del comma 6, lettera d), definisce
linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i
trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di
trapianto sul territorio nazionale;
Vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3,
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
in base alla quale le materie riguardanti la tutela della salute
rientrano nella legislazione concorrente e pertanto spettano
alla potestà legislativa delle regioni eccezion fatta per la
determinazione dei principi fondamentali riservati alla
legislazione dello Stato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 28 marzo
2001, con il quale sono state definite «le norme procedurali per
la concessione temporanea dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di trapianto di fegato da vivente»;
Visti i successivi pareri del 16 luglio 2002, del 15 luglio
2003, dell' 11 marzo 2004, del 21 luglio e 22 settembre 2005,
del 23 ottobre 2007, del Consiglio superiore di sanità, che
sulla base dei risultati annualmente ottenuti ha
progressivamente rimodulato i criteri prestabiliti introducendo
ulteriori parametri sempre più adeguati alla verifica e alla
valutazione degli standard di qualità sull'attività di trapianto
di fegato da donatore vivente, in funzione dei quali è stata
rilasciata o confermata ai centri l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività rispettivamente per gli anni 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006;
Tenuto conto che l'attività di trapianto di organi o di parte
di organo da donatore vivente conserva carattere aggiuntivo e
non sostitutivo dell'attività di trapianto da donatore cadavere;
Considerati i risultati conseguiti e l'esperienza maturata nel
corso degli anni grazie anche alle acquisizioni scientifiche e
al continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
Rilevata la necessità di provvedere alla definizione della
cornice complessiva regolante lo svolgimento dell'attività di
trapianto da donatore vivente consentita dalla legge;
Preso atto dello schema di regolamento al riguardo predisposto
dal Centro nazionale trapianti;
Acquisito su detto schema di regolamento il parere del
Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 aprile
2008;
Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni espresso
nella seduta dell'8 aprile 2009;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 9
novembre 2009;
Vista la nota n. 1510 del 7 aprile 2010 con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI RELATIVI AL TRAPIANTO DI RENE O DI PARTI DI
FEGATO DA DONATORE VIVENTE
Art. 1
Principi guida
1. Il personale sanitario che, a vario titolo, partecipa
all'attività di trapianto di organi o di parte di organo da
donatore vivente è tenuto ad osservare tutte le misure previste
dallo stato della scienza e della tecnica medica e a proteggere
la dignità e la personalità del donatore vivente senza mettere
in pericolo la sua salute.
2. L'attività di trapianto di organi o di parte di organo da
donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo
dell'attività di trapianto da donatore cadavere.
Art. 2
Commissione terza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge
26 giugno 1967, n. 458, entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri
formulati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di
appartenenza, l'Azienda sanitaria sede del Centro trapianti o il
Centro regionale di riferimento per i trapianti nomina una
commissione di esperti sulle problematiche correlate al
trapianto da donatore vivente, di seguito «Commissione terza». I
componenti della Commissione terza sono estranei rispetto alla
equipe trapiantologica.
2. L'Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento per
i trapianti può avvalersi, previo apposito accordo o esplicita
convenzione, della collaborazione di una «Commissione terza»
istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione
ovvero di altra regione.
3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono
finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori
abbiano agito secondo i principi del consenso informato, libero
e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni
relative al proprio caso clinico, ai fattori di rischio e alle
reali possibilità di successo offerte dal trapianto da donatore
cadavere e dal trapianto da donatore vivente, anche in termini
di sopravvivenza dell'organo e del paziente. La Commissione
terza vigila, altresì, al fine di prevenire i rischi di
commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione,
nel rispetto delle linee guida disposte dal Centro nazionale
trapianti. Verifica inoltre, l'esistenza di consanguineità con
il ricevente o, in assenza di consanguineità, di legame di legge
o affettivo.
4. La commissione terza è composta da almeno 2 membri scelti
tra:
i coordinatori locali di cui all'articolo 12 della legge 1°
aprile 1999, n. 91;
il personale afferente ai coordinamenti regionali ed
interregionali di cui all'articolo 11 della legge 1° aprile
1999, n. 91;
specialisti in medicina legale esperti in attività relative al
trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle
attività trapiantologiche;
laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con
esperienza nelle attività trapiantologiche.
Art. 3
Accertamenti sul donatore e sul ricevente
1. L'equipe autorizzata al trapianto effettua e valuta
accertamenti mirati ad escludere la presenza di specifici
fattori di rischio in relazione a precedenti patologie ed
evidenziare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente.
Art. 4
Casi di esclusione
1. Nei casi d'urgenza, per i quali è prevista un'assegnazione
di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di
organo o parte di organo da donatore vivente non è consentito.
Art. 5
Flussi
1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro
regionale e al Centro interregionale di riferimento le
segnalazioni di potenziali donatori, di potenziali riceventi il
trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente,
l'evento trapianto, nonché i controlli successivi dei donatori e
dei pazienti trapiantati, gli eventuali eventi avversi e
patologie rilevanti conseguenti al prelievo e al trapianto.
2. Il Centro regionale e il Centro interregionale di
riferimento raccolgono i dati relativi ai controlli successivi
del donatore a breve, medio e lungo termine e li comunicano al
Centro nazionale trapianti che ne cura l'inserimento nel
Registro nazionale per i trapianti da donatore vivente al fine
di disporre di una rigorosa, puntuale e documentata conoscenza
degli esiti della donazione in termini di morbilità e mortalità,
in relazione anche a rischi noti o emergenti cui è esposto il
donatore.
Art. 6
Sorveglianza
1. Il Centro nazionale trapianti sorveglia che il trapianto da
donatore vivente sia svolto nel rispetto del presente decreto e
dei principi fondamentali in materia di trapianto d'organo:
trasparenza, equità, sicurezza, qualità.
Titolo II
AUTORIZZAZIONE
Capo I
Trapianto di parti di fegato
Art. 7
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente
1. I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere,
previa acquisizione del parere della Regione territorialmente
competente, possono richiedere al Ministero della salute
l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti di
fegato da donatore vivente a condizione che rispondano ai
seguenti requisiti:
aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di
trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove
tale limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovrà essere
considerata l'attività di chirurgia epatica maggiore e
l'attività di trapianto di parti di fegato;
aver conseguito nell'attività di trapianto di fegato da
donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno
dell'organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli
di qualità desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed
internazionali.
Art. 8
Adozione e conferma dell'autorizzazione
1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta
o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo
svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da
donatore vivente ai Centri di trapianto richiedenti, acquisita
la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti,
il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale
trapianti al fine dell'autorizzazione dei centri al trapianto di
parti di fegato da donatore vivente ovvero per la conferma
dell'autorizzazione stessa si basa sui dati sugli standard di
qualità e quantità certificati dal medesimo Centro nel
precedente anno solare, e può tener in considerazione ulteriori
criteri e indicatori aggiuntivi, quali:
criteri di gestione delle liste di attesa;
effettuazione di attività di trapianto di parti di fegato (da
adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati;
effettuazione di attività regolare di chirurgia epatica
maggiore;
indici di accettazione degli organi;
indice di ritrapianto.
3. Tali standard di riferimento per l'ammissione o la conferma
dei centri autorizzati al trapianto di parti di fegato da
donatore vivente sono definiti dal Centro nazionale trapianti
con cadenza minima triennale, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività
dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo
anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono
raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
5. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da
donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard
qualitativi e quantitativi di cui al comma 2, nonché in caso di
mancato rispetto delle disposizioni vigenti.
Capo II
Trapianto di rene
Art. 9
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
attività di trapianto di rene da donatore vivente
1. I centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere,
previa acquisizione del parere della regione territorialmente
competente, possono richiedere al Ministero della salute
l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di rene da
donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti
requisiti:
aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di
trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30;
aver elevati standard di qualità verificati dal Centro
nazionale trapianti.
Art. 10
Adozione e conferma dell'autorizzazione
1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta
o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo
svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore
vivente, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro
nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanità
e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome.
2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività
dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo
anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono
raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
3. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore
vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi
e quantitativi previsti, nonchè in caso di mancato rispetto
delle disposizioni vigenti.
Titolo III
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 11
Accertamenti a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli
accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, effettuati per stabilire l'idoneità del donatore e del
ricevente.
2. Sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale tutti
gli accertamenti e i controlli del donatore effettuati anche a
distanza dal trapianto e comunque allo stesso correlati,
indipendentemente dall'esito e dal tempo intercorso dal
trapianto stesso.
Art. 12
Aspetti giuslavoristici
1. Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno
diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal
proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti
e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di preprelievo,
sia del trapianto, sia nei casi di eventuali
complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal
trapianto.
2. Per poter usufruire dei permessi di cui al comma 1, è
necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti
dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti
presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso
accreditate.
3. La copertura assicurativa delle Aziende sede di Centro
trapianti autorizzati al trapianto da donatore vivente deve
essere estesa all'attività di prelievo di organi da donatore
vivente.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale del atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, Il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 120