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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578

Indice articoli

 

1 Volume - Normativa Italiana su Donazione, Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti

LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578

(G.U. del 08-01-1994 n.5)

NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Definizione di morte)

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2

(Accertamento di morte)

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la

circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la

perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con

le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie

si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di

tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali

definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere

obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi

dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I

successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti

con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la

cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo

di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni,

periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve

tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti

a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla

direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un

PARTE III - NORMATIVA CORRELATA

medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista

in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza,

da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia.

I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi

medici per l’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche

e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere

seguito dallo stesso collegio medico.