LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578
Indice articoli
7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie
diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi
per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici
costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio
del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della
morte.
Art. 3
(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale)
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni
definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve
darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare
prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.
Art. 4
(Periodo di osservazione dei cadaveri)
1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure
di cui all’articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere
sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle
frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24
ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.
Art. 5
(Sanzioni)
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4,
irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
1 Volume - Normativa Italiana su Donazione, Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti
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tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato.