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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578

Indice articoli

 

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie

diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi

per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici

costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio

del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della

morte.

Art. 3

(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale)

1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni

definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve

darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare

prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.

Art. 4

(Periodo di osservazione dei cadaveri)

1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure

di cui all’articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere

sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle

frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24

ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la

violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4,

irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire

1 Volume - Normativa Italiana su Donazione, Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti

116

tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,

n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto

costituisca reato.