Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
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Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 28 marzo
2001, con il quale sono state definite «le norme procedurali per
la concessione temporanea dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di trapianto di fegato da vivente»;
Visti i successivi pareri del 16 luglio 2002, del 15 luglio
2003, dell' 11 marzo 2004, del 21 luglio e 22 settembre 2005,
del 23 ottobre 2007, del Consiglio superiore di sanità, che
sulla base dei risultati annualmente ottenuti ha
progressivamente rimodulato i criteri prestabiliti introducendo
ulteriori parametri sempre più adeguati alla verifica e alla
valutazione degli standard di qualità sull'attività di trapianto
di fegato da donatore vivente, in funzione dei quali è stata
rilasciata o confermata ai centri l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività rispettivamente per gli anni 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006;
Tenuto conto che l'attività di trapianto di organi o di parte
di organo da donatore vivente conserva carattere aggiuntivo e
non sostitutivo dell'attività di trapianto da donatore cadavere;
Considerati i risultati conseguiti e l'esperienza maturata nel
corso degli anni grazie anche alle acquisizioni scientifiche e
al continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
Rilevata la necessità di provvedere alla definizione della
cornice complessiva regolante lo svolgimento dell'attività di
trapianto da donatore vivente consentita dalla legge;
Preso atto dello schema di regolamento al riguardo predisposto
dal Centro nazionale trapianti;
Acquisito su detto schema di regolamento il parere del
Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 aprile
2008;





