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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.

Indice articoli

 

3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono

finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori

abbiano agito secondo i principi del consenso informato, libero

e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni

relative al proprio caso clinico, ai fattori di rischio e alle

reali possibilità di successo offerte dal trapianto da donatore

cadavere e dal trapianto da donatore vivente, anche in termini

di sopravvivenza dell'organo e del paziente. La Commissione

terza vigila, altresì, al fine di prevenire i rischi di

commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione,

nel rispetto delle linee guida disposte dal Centro nazionale

trapianti. Verifica inoltre, l'esistenza di consanguineità con

il ricevente o, in assenza di consanguineità, di legame di legge

o affettivo.

4. La commissione terza è composta da almeno 2 membri scelti

tra:

i coordinatori locali di cui all'articolo 12 della legge 1°

aprile 1999, n. 91;

il personale afferente ai coordinamenti regionali ed

interregionali di cui all'articolo 11 della legge 1° aprile

1999, n. 91;

specialisti in medicina legale esperti in attività relative al

trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle

attività trapiantologiche;

laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con

esperienza nelle attività trapiantologiche.

Art. 3

Accertamenti sul donatore e sul ricevente

1. L'equipe autorizzata al trapianto effettua e valuta

accertamenti mirati ad escludere la presenza di specifici

fattori di rischio in relazione a precedenti patologie ed

evidenziare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente.

Art. 4

Casi di esclusione

1. Nei casi d'urgenza, per i quali è prevista un'assegnazione

di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di

organo o parte di organo da donatore vivente non è consentito.

Art. 5

Flussi

1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro

regionale e al Centro interregionale di riferimento le

segnalazioni di potenziali donatori, di potenziali riceventi il

trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente,

l'evento trapianto, nonché i controlli successivi dei donatori e

dei pazienti trapiantati, gli eventuali eventi avversi e

patologie rilevanti conseguenti al prelievo e al trapianto.

2. Il Centro regionale e il Centro interregionale di

riferimento raccolgono i dati relativi ai controlli successivi

del donatore a breve, medio e lungo termine e li comunicano al

Centro nazionale trapianti che ne cura l'inserimento nel

Registro nazionale per i trapianti da donatore vivente al fine

di disporre di una rigorosa, puntuale e documentata conoscenza

degli esiti della donazione in termini di morbilità e mortalità,

in relazione anche a rischi noti o emergenti cui è esposto il

donatore.