Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
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3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono
finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori
abbiano agito secondo i principi del consenso informato, libero
e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni
relative al proprio caso clinico, ai fattori di rischio e alle
reali possibilità di successo offerte dal trapianto da donatore
cadavere e dal trapianto da donatore vivente, anche in termini
di sopravvivenza dell'organo e del paziente. La Commissione
terza vigila, altresì, al fine di prevenire i rischi di
commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione,
nel rispetto delle linee guida disposte dal Centro nazionale
trapianti. Verifica inoltre, l'esistenza di consanguineità con
il ricevente o, in assenza di consanguineità, di legame di legge
o affettivo.
4. La commissione terza è composta da almeno 2 membri scelti
tra:
i coordinatori locali di cui all'articolo 12 della legge 1°
aprile 1999, n. 91;
il personale afferente ai coordinamenti regionali ed
interregionali di cui all'articolo 11 della legge 1° aprile
1999, n. 91;
specialisti in medicina legale esperti in attività relative al
trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle
attività trapiantologiche;
laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con
esperienza nelle attività trapiantologiche.
Art. 3
Accertamenti sul donatore e sul ricevente
1. L'equipe autorizzata al trapianto effettua e valuta
accertamenti mirati ad escludere la presenza di specifici
fattori di rischio in relazione a precedenti patologie ed
evidenziare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente.
Art. 4
Casi di esclusione
1. Nei casi d'urgenza, per i quali è prevista un'assegnazione
di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di
organo o parte di organo da donatore vivente non è consentito.
Art. 5
Flussi
1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro
regionale e al Centro interregionale di riferimento le
segnalazioni di potenziali donatori, di potenziali riceventi il
trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente,
l'evento trapianto, nonché i controlli successivi dei donatori e
dei pazienti trapiantati, gli eventuali eventi avversi e
patologie rilevanti conseguenti al prelievo e al trapianto.
2. Il Centro regionale e il Centro interregionale di
riferimento raccolgono i dati relativi ai controlli successivi
del donatore a breve, medio e lungo termine e li comunicano al
Centro nazionale trapianti che ne cura l'inserimento nel
Registro nazionale per i trapianti da donatore vivente al fine
di disporre di una rigorosa, puntuale e documentata conoscenza
degli esiti della donazione in termini di morbilità e mortalità,
in relazione anche a rischi noti o emergenti cui è esposto il
donatore.





