Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
Indice articoli
Art. 6
Sorveglianza
1. Il Centro nazionale trapianti sorveglia che il trapianto da
donatore vivente sia svolto nel rispetto del presente decreto e
dei principi fondamentali in materia di trapianto d'organo:
trasparenza, equità, sicurezza, qualità.
Titolo II
AUTORIZZAZIONE
Capo I
Trapianto di parti di fegato
Art. 7
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente
1. I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere,
previa acquisizione del parere della Regione territorialmente
competente, possono richiedere al Ministero della salute
l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti di
fegato da donatore vivente a condizione che rispondano ai
seguenti requisiti:
aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di
trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove
tale limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovrà essere
considerata l'attività di chirurgia epatica maggiore e
l'attività di trapianto di parti di fegato;
aver conseguito nell'attività di trapianto di fegato da
donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno
dell'organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli
di qualità desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed
internazionali.
Art. 8
Adozione e conferma dell'autorizzazione
1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta
o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo
svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da
donatore vivente ai Centri di trapianto richiedenti, acquisita
la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti,
il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale
trapianti al fine dell'autorizzazione dei centri al trapianto di
parti di fegato da donatore vivente ovvero per la conferma
dell'autorizzazione stessa si basa sui dati sugli standard di
qualità e quantità certificati dal medesimo Centro nel
precedente anno solare, e può tener in considerazione ulteriori
criteri e indicatori aggiuntivi, quali:
criteri di gestione delle liste di attesa;
effettuazione di attività di trapianto di parti di fegato (da
adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati;
effettuazione di attività regolare di chirurgia epatica
maggiore;
indici di accettazione degli organi;
indice di ritrapianto.
3. Tali standard di riferimento per l'ammissione o la conferma
dei centri autorizzati al trapianto di parti di fegato da
donatore vivente sono definiti dal Centro nazionale trapianti
con cadenza minima triennale, sentito il Consiglio superiore di
sanità.





