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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.

Indice articoli

 

Art. 6

Sorveglianza

1. Il Centro nazionale trapianti sorveglia che il trapianto da

donatore vivente sia svolto nel rispetto del presente decreto e

dei principi fondamentali in materia di trapianto d'organo:

trasparenza, equità, sicurezza, qualità.

Titolo II

AUTORIZZAZIONE

Capo I

Trapianto di parti di fegato

Art. 7

Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di

attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente

1. I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere,

previa acquisizione del parere della Regione territorialmente

competente, possono richiedere al Ministero della salute

l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti di

fegato da donatore vivente a condizione che rispondano ai

seguenti requisiti:

aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di

trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove

tale limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovrà essere

considerata l'attività di chirurgia epatica maggiore e

l'attività di trapianto di parti di fegato;

aver conseguito nell'attività di trapianto di fegato da

donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno

dell'organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli

di qualità desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed

internazionali.

Art. 8

Adozione e conferma dell'autorizzazione

1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta

o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo

svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da

donatore vivente ai Centri di trapianto richiedenti, acquisita

la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti,

il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza

dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale

trapianti al fine dell'autorizzazione dei centri al trapianto di

parti di fegato da donatore vivente ovvero per la conferma

dell'autorizzazione stessa si basa sui dati sugli standard di

qualità e quantità certificati dal medesimo Centro nel

precedente anno solare, e può tener in considerazione ulteriori

criteri e indicatori aggiuntivi, quali:

criteri di gestione delle liste di attesa;

effettuazione di attività di trapianto di parti di fegato (da

adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati;

effettuazione di attività regolare di chirurgia epatica

maggiore;

indici di accettazione degli organi;

indice di ritrapianto.

3. Tali standard di riferimento per l'ammissione o la conferma

dei centri autorizzati al trapianto di parti di fegato da

donatore vivente sono definiti dal Centro nazionale trapianti

con cadenza minima triennale, sentito il Consiglio superiore di

sanità.