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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578

Indice articoli

 

1 Volume - Normativa Italiana su Donazione, Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti

LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578

(G.U. del 08-01-1994 n.5)

NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Definizione di morte)

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2

(Accertamento di morte)

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la

circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la

perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con

le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie

si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di

tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali

definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere

obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi

dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I

successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti

con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la

cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo

di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni,

periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve

tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti

a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla

direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un

PARTE III - NORMATIVA CORRELATA

medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista

in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza,

da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia.

I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi

medici per l’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche

e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere

seguito dallo stesso collegio medico.


 

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie

diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi

per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici

costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio

del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della

morte.

Art. 3

(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale)

1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni

definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve

darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare

prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.

Art. 4

(Periodo di osservazione dei cadaveri)

1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure

di cui all’articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere

sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle

frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24

ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la

violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4,

irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire

1 Volume - Normativa Italiana su Donazione, Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti

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tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,

n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto

costituisca reato.


 

Art. 6

(Abrogazione di norme)

1. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente

legge.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa

non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste

dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 Dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli : CONSO

 

* NOTE, Avvertenza.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 5

La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale"

Nota all’art. 6

La legge n. 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di

trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione

di estratti per uso terapeutico".

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PARTE III - NORMATIVA CORRELATA

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 764):

Presentato dall’on. BORRA ed altri il 15 maggio 1992.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 luglio 1992, con pareri

delle commissioni I, II e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1992; 9, 10 settembre 1992; 15

ottobre 1992; 12, 17 novembre 1992; 13 gennaio 1993.

Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1993 (atto n.764/A - relatore on. Borra).

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1° luglio 1993.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1366):

Assegnato alla 12° commissione (Sanità), in sede referente, il 22 luglio 1993, con pareri delle

commissioni 1°, 2° e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12° commissione il 28, 29 luglio 1993; 3 agosto 1993; 15 settembre 1993; 6 ottobre

1993; 24, 30 novembre 1993; 14, 15 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.