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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Trapianto tra persone viventi

Indice articoli

 

In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto 

motivato, il proprio rifiuto. 

Contro tale decreto si puo' proporre reclamo con ricorso al 

Tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio. 

Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale 

non sono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di 

registro e bollo. 

Art. 3. 

Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in 

Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in 

Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri,

gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari 

particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, 

biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita', 

sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli 

Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio 

superiore della pubblica istruzione. 

Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del 

rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce 

in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un 

medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale 

attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della 

istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al 

trapianto nel paziente. 

Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene 

rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza 

alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al 

pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, 

di cui all'articolo 2. 

Art. 4. 

Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un 

determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo 

o in assenza di uno stato di necessita'. 

Art. 5. 

Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore e' 

ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i 

lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermita'; e' altresi' 

assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento 

operatorio e alla menomazione subita. 

Art. 6. 

Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o 

altra utilita' in favore del donatore, per indurlo all'atto di 

disposizione e destinazione, e' nulla e di nessun effetto. 

Art. 7. 

E' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da 

lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di 

mediazione nella donazione di un rene. 

Art. 8. 

Il Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per il lavoro 

e la previdenza sociale, emanera' il regolamento di esecuzione della 

presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 26 giugno 1967 

SARAGAT 

MORO - MARIOTTI - REALE 

Visto, il Guardasigilli: REALE