La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e'
ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra
persone viventi.
La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani
o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano
rispettate le modalita' previste dalla presente legge.
Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al
precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la
deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori
estranei.
Art. 2.
L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un
determinato paziente e' ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede
il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.
La donazione di un rene puo' essere autorizzata, a condizione che
il donatore abbia raggiunto la maggiore eta', sia in possesso della
capacita' di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della
terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle
conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.
Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al
precedente comma e accertato altresi' che il donatore si e'
determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e
spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative
dichiarazioni.
L'atto, che e' a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di
condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta', e'
sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non
fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.
Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole
al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico
collegiale di cui all'articolo seguente, puo' concedere, con decreto
da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del
trapianto.
In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto
motivato, il proprio rifiuto.
Contro tale decreto si puo' proporre reclamo con ricorso al
Tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio.
Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale
non sono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di
registro e bollo.
Art. 3.
Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in
Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in
Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri,
gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari
particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica,
biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita',
sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli
Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del
rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce
in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un
medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale
attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della
istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al
trapianto nel paziente.
Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene
rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza
alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al
pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto,
di cui all'articolo 2.
Art. 4.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un
determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo
o in assenza di uno stato di necessita'.
Art. 5.
Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore e'
ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i
lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermita'; e' altresi'
assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento
operatorio e alla menomazione subita.
Art. 6.
Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o
altra utilita' in favore del donatore, per indurlo all'atto di
disposizione e destinazione, e' nulla e di nessun effetto.
Art. 7.
E' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da
lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di
mediazione nella donazione di un rene.
Art. 8.
Il Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, emanera' il regolamento di esecuzione della
presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE