Chiamaci: 0862.368683
  • S. Maria di Collemaggio
  • Isernia
  • Campobasso
  • Pescara
  • Avezzano Castello Orsini Colonna

Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Trapianto tra persone viventi

Indice articoli

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA 

la seguente legge: 

Art. 1. 

In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' 

ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra 

persone viventi.

 

La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani 

o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano 

rispettate le modalita' previste dalla presente legge. 

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al 

precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la 

deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori 

estranei. 

Art. 2. 

L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un 

determinato paziente e' ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede 

il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto. 

La donazione di un rene puo' essere autorizzata, a condizione che 

il donatore abbia raggiunto la maggiore eta', sia in possesso della 

capacita' di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della 

terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle 

conseguenze personali che il suo sacrificio comporta. 

Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 

precedente comma e accertato altresi' che il donatore si e' 

determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e 

spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative 

dichiarazioni. 

L'atto, che e' a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di 

condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta', e' 

sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non 

fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente. 

Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole 

al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico 

collegiale di cui all'articolo seguente, puo' concedere, con decreto 

da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del 

trapianto. 


 

In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto 

motivato, il proprio rifiuto. 

Contro tale decreto si puo' proporre reclamo con ricorso al 

Tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio. 

Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale 

non sono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di 

registro e bollo. 

Art. 3. 

Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in 

Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in 

Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri,

gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari 

particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, 

biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita', 

sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli 

Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio 

superiore della pubblica istruzione. 

Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del 

rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce 

in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un 

medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale 

attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della 

istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al 

trapianto nel paziente. 

Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene 

rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza 

alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al 

pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, 

di cui all'articolo 2. 

Art. 4. 

Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un 

determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo 

o in assenza di uno stato di necessita'. 

Art. 5. 

Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore e' 

ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i 

lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermita'; e' altresi' 

assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento 

operatorio e alla menomazione subita. 

Art. 6. 

Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o 

altra utilita' in favore del donatore, per indurlo all'atto di 

disposizione e destinazione, e' nulla e di nessun effetto. 

Art. 7. 

E' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da 

lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di 

mediazione nella donazione di un rene. 

Art. 8. 

Il Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per il lavoro 

e la previdenza sociale, emanera' il regolamento di esecuzione della 

presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 26 giugno 1967 

SARAGAT 

MORO - MARIOTTI - REALE 

Visto, il Guardasigilli: REALE