Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.
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DECRETO 16 aprile 2010, n.116
Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di
organi da donatore vivente.(10G0137)
(G.U. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto di
rene tra persone viventi», in particolare l'articolo 8, che
demanda al Ministero della sanità di concerto con il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, l'emanazione di un
regolamento di esecuzione della legge stessa;
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per
consentire il trapianto parziale di fegato», in particolare
l'articolo 1, che rimanda, per quanto compatibile, alle
disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» ed in
particolare l'articolo 8, che, al comma 1, istituisce presso
l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i
trapianti il quale, ai sensi del comma 6, lettera d), definisce
linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i
trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di
trapianto sul territorio nazionale;
Vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3,
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
in base alla quale le materie riguardanti la tutela della salute
rientrano nella legislazione concorrente e pertanto spettano
alla potestà legislativa delle regioni eccezion fatta per la
determinazione dei principi fondamentali riservati alla
legislazione dello Stato;
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