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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301 (G.U. del 17-8-1993, n. 192)

 

NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge: 

Art. 1 Assenso 

1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. 

 

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali. 

Art. 2 Accertamento della morte mediante mezzi strumentali 

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile. 

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi. 

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4. 

Art. 3 Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea 

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico. 

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare. 

Art. 4 Centri di riferimento per gli innesti corneali 

1. Le regioni, singolarmente o di intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo di centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali. 

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: 

a) informazione e propaganda sul territorio; 

b) organizzazione dei prelievi di cornea; 

c) deposito e conservazione delle cornee; 

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee; 

e) promozione degli innesti corneali; 

f) promozione della ricerca. 

Art. 5 Disposizione finale 

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.