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LINEE GUIDA APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO CEREBRALE

Indice articoli

LINEE GUIDA APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO CEREBRALE 

Versione definitiva aggiornata al 20 febbraio 2009 

Linee guida relative all’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in situazioni particolari, ai fini della diagnosi di morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche. 

Decreto 11 aprile 2008, “Aggiornamento del Decreto Ministeriale 22 agosto, 1994, n°582, relativo al regolamento recante modalità per l’accertamento e la certificazione di morte” 

Premessa 

Nella definizione delle presenti linee-guida di revisione delle precedenti, approvate dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti nel 2003, si è tenuto conto: 

• del Decreto ministeriale 11 aprile 2008, di aggiornamento del D.M. 25 agosto 2004, n° 582, 

• dell’evidenza scientifica, 

• della buona pratica clinica. 

Il succitato Decreto 11 aprile 2008, all’art. 2, c. 1, stabilisce che l’iter diagnostico terapeutico, finalizzato alla certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica ed all’assenza di alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrino-metabolica di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo, debba prevedere, in situazioni particolari, l’esecuzione di indagini strumentali atte ad evidenziare l’esistenza o assenza del flusso ematico cerebrale. 

Le situazioni particolari, indicate al comma 2 dell’art.2 del D.M. 11 aprile 2008 riguardano: 

• i bambini di età inferiore ad un anno, 

• la presenza di farmaci depressori del Sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo 

• le situazioni cliniche che non permettono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono la esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione dell’attività elettrica cerebrale. 

Con riferimento al sopramenzionato D.M., vengono di seguito esaminate: 

a) alcune problematiche, evidenziate al comma 1, art. 2 , relative, nella fase di diagnosi di morte, alle alterazioni dell’omeostasi nei soggetti affetti da lesioni encefaliche; b) alcune situazioni particolari, stabilite al comma 2, art 2; c) le relative metodiche per l’accertamento del flusso ematico cerebrale.