LINEE GUIDA APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO CEREBRALE - Esecuzione del test di apnea.
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5. Esecuzione del test di apnea.
Le situazioni cliniche di cui al DM 11.4.2008, art. 2, c. 2, che non permettono l’esecuzione del test di apnea o ne determinano l’interruzione, debbono essere adeguatamente documentate ai fini del ricorso, in sostituzione dello stesso test di apnea, alle indagini strumentali atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale.