LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578
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1 Volume - Normativa Italiana su Donazione, Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti
LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578
(G.U. del 08-01-1994 n.5)
NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Definizione di morte)
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Art. 2
(Accertamento di morte)
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la
circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la
perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con
le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie
si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di
tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali
definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi
dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I
successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti
con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la
cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo
di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni,
periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve
tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.
5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti
a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla
direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un
PARTE III - NORMATIVA CORRELATA
medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista
in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza,
da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia.
I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi
medici per l’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche
e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere
seguito dallo stesso collegio medico.
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