LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578
Indice articoli
Art. 6
(Abrogazione di norme)
1. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente
legge.
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa
non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste
dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 Dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli : CONSO
* NOTE, Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 5
La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale"
Nota all’art. 6
La legge n. 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione
di estratti per uso terapeutico".
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PARTE III - NORMATIVA CORRELATA
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 764):
Presentato dall’on. BORRA ed altri il 15 maggio 1992.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 luglio 1992, con pareri
delle commissioni I, II e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1992; 9, 10 settembre 1992; 15
ottobre 1992; 12, 17 novembre 1992; 13 gennaio 1993.
Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1993 (atto n.764/A - relatore on. Borra).
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1° luglio 1993.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio 1993.
Senato della Repubblica (atto n. 1366):
Assegnato alla 12° commissione (Sanità), in sede referente, il 22 luglio 1993, con pareri delle
commissioni 1°, 2° e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12° commissione il 28, 29 luglio 1993; 3 agosto 1993; 15 settembre 1993; 6 ottobre
1993; 24, 30 novembre 1993; 14, 15 dicembre 1993.
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.
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