Trapianto tra persone viventi
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e'
ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra
persone viventi.
La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani
o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano
rispettate le modalita' previste dalla presente legge.
Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al
precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la
deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori
estranei.
Art. 2.
L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un
determinato paziente e' ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede
il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.
La donazione di un rene puo' essere autorizzata, a condizione che
il donatore abbia raggiunto la maggiore eta', sia in possesso della
capacita' di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della
terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle
conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.
Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al
precedente comma e accertato altresi' che il donatore si e'
determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e
spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative
dichiarazioni.
L'atto, che e' a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di
condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta', e'
sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non
fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.
Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole
al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico
collegiale di cui all'articolo seguente, puo' concedere, con decreto
da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del
trapianto.
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