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Una Scelta in Comune

Il CRT ha attivato il Progetto "Una scelta in Comune" per offrire al cittadino la possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.

Si ringraziano i Comuni che aderiscono al Progetto.

 


 

Trapianto tra persone viventi

Indice articoli

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA 

la seguente legge: 

Art. 1. 

In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' 

ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra 

persone viventi.

 

La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani 

o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano 

rispettate le modalita' previste dalla presente legge. 

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al 

precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la 

deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori 

estranei. 

Art. 2. 

L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un 

determinato paziente e' ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede 

il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto. 

La donazione di un rene puo' essere autorizzata, a condizione che 

il donatore abbia raggiunto la maggiore eta', sia in possesso della 

capacita' di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della 

terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle 

conseguenze personali che il suo sacrificio comporta. 

Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 

precedente comma e accertato altresi' che il donatore si e' 

determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e 

spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative 

dichiarazioni. 

L'atto, che e' a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di 

condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta', e' 

sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non 

fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente. 

Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole 

al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico 

collegiale di cui all'articolo seguente, puo' concedere, con decreto 

da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del 

trapianto.